Art. 1.

      1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole da: «di una somma pari a» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a euro 200 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata».
      2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione del comma 4 dell'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono destinate alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, per finanziare percorsi di inserimento lavorativo di disabili.